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Vista aerea della foresta

Redistribuzione degli incentivi CER

Un interpello dell'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento per le CER

Il 28 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha emesso una risposta chiara e fondamentale riguardo alla possibilità di redistribuire gli incentivi raccolti da una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita in forma di ente del terzo settore (ETS) ai suoi membri, senza violare la normativa di riferimento. Questa risposta è stata fornita in risposta a un interpello inviato dal presidente della Comunità Energetica Rinnovabile di Villanovaforru.


Il dubbio principale riguardava l'articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore, che vieta la distribuzione di utili tra i membri di un ente non commerciale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la restituzione degli incentivi ai membri non costituisce una violazione di tale divieto, poiché la CER incassa tali somme su mandato dei propri membri. Pertanto, gli incentivi riscossi non costituiscono utili e non sono tassati in capo alla CER.


Gli incentivi riscossi da CER costituite come ETS quindi, non sono considerati utili e non sono soggetti a tassazione a livello di CER stessa. Solo quando tali somme vengono restituite ai singoli membri, assumono rilevanza reddituale in base allo status giuridico del ricevente. Ad esempio, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, gli incentivi non sono tassati.


L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia eccedente l'autoconsumo istantaneo sono fiscalmente rilevanti e quindi tassati. Nel caso di un AUC (Autoconsumo Collettivo) o di una CER con impianto fino a 200 kW, tali ricavi sono considerati redditi diversi e tassati secondo il regime fiscale per "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente".


Resta tuttavia un dubbio interpretativo riguardo alla frase "eccedente l'autoconsumo istantaneo". Una richiesta di chiarimento è stata inoltrata per eliminare dubbi sulla possibile tassazione dell'energia condivisa tra i membri della CER. La rilevanza fiscale dei ricavi dalla vendita dell'energia implica che non possano essere redistribuiti ai membri della CER come ETS, ma possono essere reinvestiti per progetti sociali.


I ricavi derivanti dalla vendita di energia sono dunque soggetti a tassazione, ma la possibilità di investire tali fondi in progetti sociali senza tassazione aggiuntiva apre nuove opportunità per queste comunità energetiche. Resta da vedere come ulteriori interpretazioni e chiarimenti contribuiranno a definire il quadro normativo per le CER e le AUC, consentendo una gestione trasparente degli incentivi e dei ricavi.


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