Come strutturare le Comunità Energetiche Rinnovabili?
In questa seconda parte dell’analisi delle forme giuridiche per le comunità energetiche, verranno approfonditi i modelli del terzo settore: l’associazione riconosciuta e non riconosciuta e la fondazione di partecipazione.
Il ricorso al modello associativo potrebbe essere consigliato per configurazioni semplici di CER. Questo approccio offre chiari vantaggi in termini di costi sia per la sua creazione che per la gestione, oltre a un regime fiscale agevolato rispetto al regime ordinario. Tuttavia, va notato che questo strumento ha una capacità limitata nella gestione delle attività tipiche di una CER, poiché è originariamente progettato per scopi diversi, orientati all'esercizio di attività di utilità sociale senza richiedere una complessa organizzazione imprenditoriale.
In questa prospettiva, è consigliato che l'associazione abbia un obiettivo il più possibile semplice, considerando la sua limitata capacità di organizzare attività complesse. Ciò potrebbe implicare l'esternalizzazione di molte attività necessarie al corretto funzionamento della CER, come il servizio di manutenzione e la gestione tecnica degli impianti. Tuttavia, è importante notare che i costi associati a questa esternalizzazione potrebbero annullare i vantaggi derivanti dalla costituzione secondo il modello associativo.
È noto che le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute, e questa distinzione comporta differenze significative. Nel seguito verranno analizzati i due modelli di associazione:
Associazione riconosciuta
| PUNTI DI FORZA | PUNTI DI DEBOLEZZA |
---|---|---|
STRUTTURA | · Bassi costi di gestione; · Agevolazione fiscale; · Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. | · Limitata capacità di gestione; · Costituzione tramite atto pubblico e quindi costi elevati. |
PARTECIPAZIONE | · Aperta a soci privati e pubblici; · Con l’atto costitutivo è possibile individuare i requisiti per acquisire la qualità di socio. | · Limitata stabilità nel caso di recesso di un socio. |
INVESTIMENTI | · Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per conto proprio; · Possibilità per la CER di negoziare con i membri, la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi; · Possibilità per i membri di “partecipare” al capitale della CER con gli impianti di loro proprietà. | · Finanziamento degli investimenti: scarsa propensione dei soci a partecipare agli investimenti. Limitata capacità di attirare risorse finanziarie esterne; · Non esistono compensazioni in caso di compartecipazione all’investimento; · Difficoltà di regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro. |
L’associazione non riconosciuta si differenzia dal caso precedente per tre caratteristiche: la costituzione con scrittura privata quindi a costi minori, assenza di personalità giuridica e autonomia patrimoniale imperfetta.
Associazione non riconosciuta
| PUNTI DI FORZA | PUNTI DI DEBOLEZZA |
STRUTTURA | · Bassi costi di gestione; · Agevolazione fiscale. | · Limitata capacità di gestione; · Autonomia patrimoniale imperfetta: le persone che agiscono per conto dell’associazione, rispondono con il loro patrimonio insieme al fondo comune, per via dell’assenza di personalità giuridica. |
PARTECIPAZIONE | · Aperta a soci privati e pubblici; · Con l’atto costitutivo è possibile individuare i requisiti per acquisire la qualità di socio. | · Limitata stabilità nel caso di recesso di un socio. |
INVESTIMENTI | · Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per contro proprio; · Possibilità per la CER di negoziare con i membri, la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi; · Possibilità per i membri di “partecipare” al capitale della CER con gli impianti di loro proprietà. | · Finanziamento degli investimenti: scarsa propensione dei soci a partecipare agli investimenti. Limitata capacità di attirare risorse finanziarie esterne; · Non esistono compensazioni in caso di compartecipazione all’investimento; · Difficoltà di regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro. |
Ultimo modello giuridico tra quelli del terzo settore, compatibile con le caratteristiche di una CER, è la fondazione di partecipazione. Tale forma giuridica può essere in sintesi descritta come un modello ibrido fra la fondazione e l’associazione. Gli elementi associativi si trovano nella pluralità dei soci (soci fondatori) e che lo statuto consente ad altri soggetti di acquisire la qualità di socio in un secondo momento. Mentre gli elementi tipici di una fondazione si ritrovano nella partecipazione, che avviene attraverso l’apporto al patrimonio della fondazione da parte del nuovo socio, di denaro, beni o diritti, secondo le regole definite dallo statuto.
Fondazione di partecipazione
| PUNTI DI FORZA | PUNTI DI DEBOLEZZA |
STRUTTURA | · Bassi costi di gestione; · Regime fiscale favorevole, non essendoci attività commerciale; · Possibilità di accedere a finanziamenti pubblici e privati; · Modello stabile: infatti la fondazione può essere estinta o trasformata solo con atto prefettizio. | · Alti costi di costituzione; · Gestione del patrimonio: i soci perdono la proprietà dei conferimenti al patrimonio della società; · Limitata capacità di gestione. |
PARTECIPAZIONE | · Aperta a soci privati e pubblici; · Possibilità di avere diverse categorie di soci. | · In caso di Recesso il dettato normativo è puramente formale e non sono previste compensazioni. |
INVESTIMENTI | · Possibilità per la CER di realizzare investimenti in nome e per contro proprio; · Possibilità per la CER di negoziare con i membri, la messa a disposizione di impianti di proprietà di questi; · Possibilità per i membri di “partecipare” al capitale della CER con gli impianti di loro proprietà. | · Finanziamento degli investimenti: scarsa propensione dei soci a partecipare agli investimenti; · Difficoltà di regolare la disponibilità degli impianti in caso di recesso del membro. |
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