Pillole di Conto Termico 2.0
Quali sono le verifiche da fare alla Relazione Tecnica (ex Legge 10)?
Nel caso di nuova realizzazione o ristrutturazione rilevante di edifici per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è necessaria l’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile, come previsto dal D.Lgs. 28/11.
In particolare gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
A. il 20% quando il titolo edilizio è presentato dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
B. il 35% quando il titolo edilizio è presentato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
C. il 50% quando il titolo edilizio è presentato dal 1° gennaio 2017.
Il Soggetto Responsabile, in questi casi, dovrà conservare un’apposita relazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo e, conseguentemente, la quota rinnovabile eccedente l’obbligo, che ha diritto agli incentivi previsti dal Conto Termico.
N.B. NELLE FATTURE DOVRANNO ESSERE RIPORTATE SEPARATAMENTE LE VOCI DI COSTO RELATIVE ALLA QUOTA PARTE DEGLI INTERVENTI ECCEDENTI L'OBBLIGO E QUINDI AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI.
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