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Immagine del redattoreEyCO - Energize your COmmunity

Il Piano Transizione 5.0

Il Nuovo Decreto Legge e le Sfide dell'Innovazione Aziendale

Con la pubblicazione il 2 marzo del decreto legge n. 19/2024 in Gazzetta Ufficiale, il Piano Transizione 5.0 è stato approvato. È un traguardo che prevede lo stanziamento di 6,3 miliardi di euro in credito d’imposta per le aziende che effettuano investimenti per l’efficientamento energetico tra il 2024 e il 2025.

In attesa dell’entrata in vigore il 2 aprile 2024, analizziamo i punti salienti del decreto legge.


Contenuti del decreto

Come previsto dall’articolo 38 del provvedimento, possono accedere a questi fondi tutte le imprese residenti in Italia e tutte le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Escluse sono le imprese in liquidazione, in fallimento e quelle destinatarie di sanzioni interdittive, oltre che le attività connesse ai combustibili fossili e allo smaltimento dei rifiuti, e le imprese che producono una quantità considerevole di rifiuti speciali pericolosi.

Nello specifico, il credito d’imposta viene riconosciuto per le spese che riguardano i beni strumentali, siano essi materiali e/o immateriali, interconnessi al sistema aziendale che comportino una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% se interessano soltanto la struttura produttiva o, in alternativa, al 5% per tutti i processi interessati dall’investimento.

Una lista completa dei beni strumentali ammessi è disponibile qui, ma in sintesi i fondi disponibili (distribuiti in parti uguali tra 2024 e 2025) sono così divisi:

·         3.780 milioni per software, piattaforme e applicazioni di monitoraggio dei consumi energetici degli impianti che introducono meccanismi di efficienza energetica;

·         1.890 milioni per i beni strumentali materiali volti all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;

·         630 milioni per la formazione del personale nelle competenze rilevanti la transizione.

Precisiamo che sono esclusi gli investimenti che riguardano i beni gratuitamente devolvibili delle imprese in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico.


Parametri e aliquote

L’aliquota per il calcolo del credito d’imposta viene determinata sulla base della spesa totale dell’investimento e della riduzione dei consumi energetici. Ripetiamo che per quanto riguarda quest’ultimo parametro, si devono superare percentuali di riduzione diverse se si parla dei consumi delle strutture produttive nello specifico o dei consumi legati ai processi interessati dall’investimento stesso.

Per semplificare, trovate l’intero spettro delle aliquote nelle due tabelle seguenti.


Riduzione dei consumi per le strutture produttive

Quota di investimento

Superiore al 3% ma inferiore al 6%

Superiore al 6% ma inferiore al 10%

Superiore al 10%

Fino a 2,5 milioni

35%

40%

45%

Tra 2,5 milioni e 10 milioni

15%

20%

25%

Tra 10 milioni e 50 milioni

5%

10%

15%


Riduzione dei consumi per tutti i processi interessati

Quota di investimento

Superiore al 5% ma inferiore al 10%

Superiore al 10% ma inferiore al 15%

Superiore al 15%

Fino a 2,5 milioni

35%

40%

45%

Tra 2,5 milioni e 10 milioni

15%

20%

25%

Tra 10 milioni e 50 milioni

5%

10%

15%


Resta in ogni caso valido il tetto massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Rilevante evidenziare che i costi degli impianti fotovoltaici possono essere incentivati solo se i moduli risultano censiti nel registro dei moduli ad alta efficienza prodotti in Unione europea. È previsto, inoltre, un premio di maggiorazione pari al 120% del costo per tutti i moduli con efficienza pari almeno al 23,5% e un premio di maggiorazione pari al 140% del costo per le celle bifacciali ad eterogiunzione con efficienza pari almeno al 24%. Ai fini del calcolo della maggiorazione, viene conteggiato il costo per la realizzazione dell’intero impianto voltaico, ma vengono esclusi i costi dei beni strumentali e della formazione.

Facciamo un esempio pratico. Prendiamo in considerazione la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui costo sia inferiore ai 2,5 milioni di euro. I moduli scelti sono a celle bifacciali ad eterogiunzione e garantiscono una riduzione dei consumi energetici per la struttura produttiva superiore al 10%. Sommando l’aliquota massima e il premio di maggiorazione, l’incentivo potenziale può arrivare fino al 63% dell’investimento.


Iter per la richiesta

Secondo ciò che è stato al momento delineato dal decreto legge, saranno necessarie delle certificazioni rilasciate da valutatori indipendenti al fine di attestare la riduzione dei consumi energetici conseguita grazie all’investimento. Tali certificazioni dovranno essere presentate in comunicazioni dirette al GSE, non solo per prenotare l’incentivo, ma anche con cadenza periodica per aggiornare il GSE dei progressi sulla realizzazione del progetto.

Sarà il GSE a trasmettere l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del credito d’imposta definitivo all’Agenzia delle Entrate. Solo in seguito alla trasmissione dell’elenco, verranno comunicati i dati definitivi da inserire nel modello F24 per la fruizione del credito. Il GSE è quindi delineato come organo di controllo dell’effettiva realizzazione dell’opera secondo i requisiti, e si occuperà di informare della necessità di accertamenti fiscali in caso di individuazione di indebita fruizione.

La presentazione della richiesta non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Se l’impresa ha superato il limite di credito di cui può fruire, è possibile utilizzare la differenza in quote annuali per i cinque anni successivi. Per le piccole e medie imprese sarà inoltre consentito aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per le certificazioni fino a un massimo di 10.000 euro.

Il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che riguardano gli stessi costi a condizione che la somma non superi l’importo dell’investimento stesso, fermo restando che non è possibile cumularlo con il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0, ancora operativo per gli stessi beni che generano risparmio inferiore alle soglie o non ne generano affatto.

La domanda più pressante a cui ancora non c’è risposta è quali saranno di preciso i criteri di determinazione del risparmio energetico, argomento che per mesi è stato al centro delle discussioni che riguardano questo provvedimento.

Torneremo ad analizzare l’argomento in seguito alla pubblicazione del decreto attuativo, quando saranno definiti i criteri per la determinazione del risparmio, la lista dei soggetti a cui sarà consentito redigere le certificazioni, e le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni.


Per maggiori informazioni o per una prima consulenza, compila il FORM oppure scrivici all'indirizzo mail eyco@3estudio.eu.

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