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Vista aerea della foresta
Immagine del redattore3E Studio srl

Bozza del Decreto Attuativo Transizione 5.0

Novità per le imprese energivore e progetti di innovazione

Come promesso nel precedente articolo sul Piano Transizione 5.0, torniamo sull’argomento per parlare della bozza del decreto attuativo che il MIMIT ha pubblicato l’11 giugno.

 

Fermo restando il contenuto della precedente analisi, vediamo le novità e i chiarimenti contenuti nella bozza del provvedimento in attesa delle conferme da parte del MEF.


Imprese escluse e incluse

Al contrario di quanto emergeva dal testo del Piano Transizione 5.0, potranno accedere al credito d’imposta anche le imprese energivore dei settori carta, vetro, siderurgia e ceramica, inizialmente escluse sulla base del rispetto del principio DNSH.

Seppure sia rimasto il limite di intensità emissiva dell’80%, sono state aggiunte alcune eccezioni che riguardo le attività del sistema di scambio ETS (il principio secondo cui le imprese che producono emissioni pagano un prezzo per ogni tonnellata di CO2 emessa). Sono consentiti investimenti:

-          Per le attività d’impresa che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2, se le attività dell’investimento non hanno impatto diretto sui consumi energetici monitorati;

-          Per le attività d’impresa che non rientrano nel monitoraggio, purché le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste dopo il completamento del progetto siano inferiori alle emissioni verificate per l’esercizio precedente all’avvio dello stesso.

Aggiunte, inoltre, due eccezioni per le attività connesse alla produzione di rifiuti speciali. Sono ammessi i progetti di innovazione che:

-          Non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;

Riguardano siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento.


Progetti di innovazione

La data di avvio del progetto si identifica con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, oppure, in caso sia precedente, con qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso. In parole povere, l’avvio corrisponde all’effettuazione dell’ordine. Fa testo per dimostrare l’effettiva accettazione degli ordini, il pagamento di un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.

Per quanto riguarda invece la data di completamento del progetto, invece, è necessario identificare la natura dell’ultimo investimento. Se quest’ultimo riguarda:

-          I beni materiali e/o immateriali strumentali all’esercizio di impresa, la data di conclusione corrisponde con l’effettuazione dell’investimento, cioè il saldo dei costi per la realizzazione;

-          I beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, la data di fine lavori corrisponde con la data di completamento del progetto. Viene precisato, inoltre, che l’allaccio alla rete può essere effettuato successivamente, purché avvenga entro un anno dalla data di completamento del progetto;

-          Le attività di formazione, si considera la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito durante la formazione.

Chiarito, inoltre, che ogni soggetto beneficiario può usufruire del credito d’imposta per più progetti di innovazione anche in diverse strutture produttive, purché solo una pratica alla volta sia attiva. Quindi, solo dopo la chiusura di una pratica, si può aprirne una nuova.

Allo scopo di sfruttare al meglio i fondi messi a disposizione, MIMIT e MEF stanno anche valutando l’opzione di considerare le pratiche concluse entro il 30 aprile 2025 come chiuse in data 31 dicembre 2024 purché sia già stato versato un acconto pari al 50% degli investimenti entro la fine dell’anno 2024.


Aliquote e risparmio energetico

Come avevamo già menzionato, le aliquote per il calcolo del credito dipendono da vari fattori: la quota di investimento, la quota di riduzione dei consumi energetici, e se si tratta di un investimento che riguarda una struttura produttiva o un processo produttivo.

A questo fine, la bozza chiarisce la differenza tra struttura produttiva e processo produttivo. Per struttura produttiva s’intende un’unità locale o uno stabilimento con particelle catastali contigue, il cui fine sia la produzione di beni o servizi con autonomia tecnica, funzionale e organizzativa. Il processo produttivo, invece, comprende tutte le attività correlate nella catena del valore che trasforma risorse in prodotti e servizi.

Per quanto riguarda il calcolo del risparmio, nella bozza viene precisato che si basa sul confronto tra i consumi stimati che si otterranno tramite l’investimento, e i consumi registrati nell’anno precedente, sia che si tratti di struttura produttiva che di processo produttivo. In caso non fossero disponibili dati energetici dell’anno precedente, il calcolo si effettua su una stima ottenuta dall’analisi dei carichi energetici.

Similarmente, per le nuove imprese (tra per definizione della bozza sono comprese le imprese che hanno variato sostanzialmente prodotti e servizi da almeno 6 mesi precedentemente all’avvio del progetto) si considera uno scenario controfattuale basato su tre beni alternativi già presenti sul mercato negli ultimi cinque anni. Il calcolo si effettua, quindi, confrontando i consumi medi annui ottenuti per i beni alternativi e i consumi dell’investimento reale.

È già stato anticipato che nel testo definitivo saranno presenti diversi esempi concreti per fornire il massimo della chiarezza sulle metodologie di calcolo. 


Impianti di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile

Per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia rinnovabile, il provvedimento prevede che la producibilità massima attesa dell’impianto realizzato non superi il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Viene precisato che il fabbisogno energetico s’identifica nella somma dei consumi medi annui di energia elettrica dell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto, e di eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustili utilizzati per la produzione di energia termica a uso della struttura produttiva.

Sono stati definiti anche i limiti di costo ammissibile basati sul tipo di impianto realizzato e sulla quantità di kWe (tabella con i massimali a pagina 31 della bozza).

Per il fotovoltaico è stato precisato che oltre al costo dei moduli, possono essere inclusi nel calcolo del costo dell’investimento:

-          I sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta, per un costo complessivo di acquisto e installazione non superiore ai 900 €/kWh;

-          I gruppi di generazione dell’energia elettrica;

-          I servizi ausiliari d’impianto;

-          I trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica;

-          I misuratori di energia elettrica funzionali alla produzione dell’energia elettrica stessa.

Non è ancora stata fatta chiarezza, invece, sui registri per i moduli fotovoltaici e, in particolare, se sono ammessi o meno i moduli con celle assemblate in Europa, ma realizzate in aree extra-UE. Resta comunque l’obbligo di rilascio da parte del produttore di un attestato che provi il rispetto dei requisiti previsti dal Piano Transizione 5.0.


Attività formative

L’elenco delle competenze derivate dalle attività formative viene differenziato in due gruppi: il primo riguarda le attività di formazione legate alla transizione green; il secondo gruppo considera le attività di formazione per la transizione digitale.

Per entrambi, oltre alla lista di competenze (pagina 32 e 33 del provvedimento), nell’articolo 8 vengono definiti i formatori ammessi e alcuni argomenti che devono essere trattati obbligatoriamente in moduli formativi di almeno 4 ore a seconda del tipo di formazione.

Indistintamente dall’aspetto trattato, i progetti formativi dovranno avere durata non inferiore a 12 ore e, come già detto, concludersi con il rilascio di un attestato che certifichi le competenze acquisite.

Tra i costi ammessi secondo il testo della bozza troviamo:

-          I costi di esercizio dei formatori, del personale dipendente e di titolari d’impresa/soci lavoratori che partecipano direttamente alla formazione, comprese spese di viaggio, materiali e forniture che hanno attinenza diretta al progetto (escluse spese di alloggio diverse dalle spese minime necessarie per il personale con disabilità);

-          Le spese di personale (cioè la retribuzione) dei dipendenti (compresi titolari d’impresa e soci lavoratori);

-          Le spese generali indirette;

-          L’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota di uso esclusivo al progetto di formazione;

-          I costi dei servizi di consulenza connessi.

Tutti questi costi vengono considerati solo per le ore o le giornate dedicate alla formazione, e nel limite massimo di spesa pari al 10% dell’investimento effettuato (comunque non superiore ai 300.000 euro totali).

 

Torneremo sull’argomento Piano Transizione 5.0 per un’ulteriore analisi quando verrà pubblicato il testo definitivo del decreto attuativo.


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